Alcune Indicazioni per chi cammina
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Questa rubrica (in corso di ampliamento) contiene alcune indicazioni, che possono essere utili per chi cammina, sui seguenti argomenti:
1) I pedoni – comportamento – art. 190 e 191 del codice della strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285
2) le strade – definizione e classificazione – art. 2 del codice della strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285
3) le strade vicinali
4) i beni – appartenenza
5) raccolta dei prodotti secondari del bosco – art. 63 L.R. Toscana n. 39 del 21.3.2000 – Legge Forestale della Toscana
1) I pedoni – art. 190 e 191 del codice della strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285
Titolo 5 – Norme di comportamento
Articolo 190
Comportamento dei pedoni
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalita’ stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (3)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00. (1) (2)
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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 100 D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:
– dall’allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);
– dall’allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);
– dall’allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
– dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
– dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:
“10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 94,00.”
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 8 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:
“7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. “.
Titolo 5 – Norme di comportamento
Articolo 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (3)
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1)
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162,00 a euro 646,00. (2)
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(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.L. 20.06.2002, n. 121, con decorrenza dal 07.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
“3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.”
(2) Il presente comma è stato prima modificato prima dall’art. 3, D.L. 27.06.2003, n. 151 con decorrenza dal 30.06.2003. Successivamente la misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:
– dall’allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);
– dall’allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);
– dall’allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
– dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
– dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:
“4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 613,00.”.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 34 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:
“1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. “.
2) le strade – definizione e classificazione – art. 2 del codice della strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285
Titolo 1 – Disposizioni generali
Articolo 2
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali.
F bis. Itinerari ciclopedonali. (3)
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. (3)
4. E’ denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. [Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate “strade militari”, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.] (5)
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A – Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.
B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226. (2)
9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. (2)
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale. (1)
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare. (4)
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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) Le denominazioni dei Ministri, dei Ministeri o di altri uffici, contenute nel presente documento, sono state così sostituite in virtù dell’art. 17,D.Lgs. 15.01.2002, n. 9.
(3) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, D.L. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 13.08.2003.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2128 D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (G.U. 08.05.2010, n. 106 – S.O. n. 84) con decorrenza dal 09.10.2010.
(5) L’ultimo periodo del presente comma è stato abrogato dall’art. 2268, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (G.U. 08.05.2010, n. 106 – S.O. n. 84) con decorrenza dal 09.10.2010.
3) Le strade vicinali
Sono strade non di proprietà del Comune, ma soggette a pubblico transito da parte della collettività. Sono strade realizzate da privati che il Comune, ove le ritenga utili alla collettività, assoggetta all’uso pubblico, con propria delibera espressa, dichiarandole appunto strade vicinali ed includendole nell’apposito elenco. L’inclusione nell’elenco delle strade vicinali tuttavia, ha carattere soltanto interno, per cui è sempre possibile fornire la prova dell’inesistenza della servitù di uso pubblico della strada o, viceversa, in caso di mancata inclusione nell’elenco, l’esistenza di un diritto di pubblico transito su di essa.
La strada vicinale rimane di proprietà privata. Spetta tuttavia, al Comune disciplinare la circolazione su di essa e compete, altresì al Comune concorrere alla sua manutenzione, almeno per quelle di maggiore importanza. Il diritto di uso pubblico di una strada vicinale, può essere fatto valere non solo dal Comune, ma anche da ciascun abitante di esso, che agisce uti singulus e in nome proprio.
4) I beni – appartenenza
I beni (ovvero le cose che possono formare oggetto di diritti) possono spettare:
– allo Stato o ad enti pubblici; lo Stato infatti, per raggiungere i fini che si prefigge, si avvale di determinati beni, (c.d. beni pubblici) che si distinguono in: – beni demaniali (elencati dall’art. 822 c.c.) e; – beni patrimoniali indisponibili (elencati dall’art. 826 c.c.)
Non sono beni pubblici in senso stretto i beni patrimoniali c.d. disponibili (diversi da quelli demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili); sono beni appartenenti allo Stato o a altri enti pubblici soggetti alle comuni regole del diritto privato, fatta eccezione per l’alienazione che deve avvenire nelle forme disciplinate dal diritto pubblico;
– a soggetti privati, enti non riconosciuti, persone giuridiche.
Inoltre, i beni appartenenti agli enti ecclesiastici sono regolati dalla Legge 20.05.1985 n. 222 e dal Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 13.02.1987 n. 33
5) raccolta dei prodotti secondari del bosco
Regione Toscana – Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 – Bollettino Ufficiale Regionale 31 marzo 2000, n. 14
Legge forestale della Toscana.
TITOLO V Tutela del bosco – CAPO I Vincoli e Prescrizioni
Articolo 63
Raccolta dei prodotti secondari del bosco
1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:
a) i funghi epigei ed ipogei;
b) le fragole;
c) i lamponi;
d) i mirtilli;
e) le more di rovo;
f) le bacche di ginepro;
g) gli asparagi selvatici;
h) i muschi.
2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei” e successive modificazioni e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni” e successive modificazioni.
3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, e’ consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l’ausilio di strumenti.
E’ comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell’intera pianta e l’uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.
5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4.
L’autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
L’autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali).
La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione. (1)
6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto.
Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.
7. La Giunta regionale può modificare l’elenco di cui al comma 1.
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 36, L.R. 02.01.03, n. 1 (B.U.R. 10.01.03, n. 1). Si riporta, di seguito, il testo previgente: “5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato, dalla Comunità Montana e, per i territori non montani, dalla Provincia, ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4.L’autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.L’autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 “Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali”.La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo- forestale della Regione, è soggetta a concessione”.